Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 8 ago 1964
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-19;585#art-4