Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successivi; Veduto testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le leggi 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Siena intese ad ottenere l'istitzione della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali limitatamente ai corsi di laurea in Scienze biologiche ed in Scienze naturali; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le proposte anzidette; Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti suindicati, è ulteriormente modificato nel senso che viene istituita la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, limitatamente ai corsi di laurea in Scienze biologiche ed in Scienze naturali. Le norme statutarie, concernenti l'ordinamento della nuova Facoltà, sono approvate e contenute nel testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione.
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