Art. 2
2 / 2In vigore dal 26 lug 1964
Nell'ambito di ciascuno dei seguenti gruppi, le materie d'insegnamento saranno unite in base alla situazione organica e agli indirizzi particolari degli istituti:
1) Complementi di fisica e laboratorio - Fisica applicata e laboratorio - Fisica applicata;
2) Chimica e laboratorio - Chimica fisica - Chimica analitica e laboratorio - Complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio - Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio - Chimica fisica ed elettrochimica - Analisi chimica e laboratorio - Chimica;
3) Meccanica e macchine - Macchine - Meccanica - Elementi di macchine - Meccanica e macchine a fluido - Meccanica, macchine e laboratorio - Meccanica applicata alle macchine - Elementi di meccanica e macchine;
4) Chimica industriale - Chimica industriale ed impianti chimici;
5) Chimica tessile e laboratorio - Elementi di tintoria e di stampa, Chimica tessile e tintoria e laboratorio - Elementi di tintoria e finitura dei tessuti - Chimica industriale, chimica tessile e laboratorio - Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio - Finitura dei tessuti - Elementi di tintoria e laboratorio;
6) Elettrotecnica e laboratorio - Elettrotecnica - Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio - Elettrotecnica generale - Misure elettriche e laboratorio;
7) Fisica nucleare e laboratorio - Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio;
8) Elettronica e laboratorio - Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio - Elettronica industriale controlli e servomeccanismi ed applicazioni - Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche e laboratorio - Controlli, servomeccanismi ed applicazioni e laboratorio;
9) Filatura - Filatura, tecnologia tessile e laboratorio - Organizzazione ed impianti - Tecnologia tessile e laboratorio;
10) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti;
11) Disegno tecnico (specializzazioni: Elettronica industriale, Energia nucleare. Telecomunicazioni);
12) Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche e laboratorio - Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche;
13) Tecnologia meccanica e laboratorio - Tecnologia meccanica - Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio - Lavorazione dei metalli;
14) Studi di fabbricazione e disegno - Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione;
15) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio - Macchine a fluido - Macchine a fluido e laboratorio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 81. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-03;506#art-2