Art. 15
Titolo III

Art. 15

15 / 34
In vigore dal 29 ago 1964
Nel caso in cui, dopo avvenuta l'iscrizione alla "mutualità pensioni" risultino insussistenti i requisiti stabiliti dall' della legge, l'Istituto provvede alle relative contestazioni nei riguardi dell'iscritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed invita l'iscritta medesima a rispondere non oltre il termine di 60 giorni da quello di ricezione della lettera suddetta. Qualora l'iscritta non fornisca, entro tale termine, la prova del suo diritto all'iscrizione, l'Istituto procede all'annullamento della relativa iscrizione ed al rimborso dei contributi versati senza interessi ed al netto delle spese sostenute per la vendita delle marche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-15