Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20, giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: 26) Neuropsichiatria infantile; 27) Chirurgia infantile; 28) Fisiopatologia ostetrica e ginecologica. Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 aprile 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 75. - VILLA
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