Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 apr 1965
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 14. - VILLA
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