Art. 6
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza

Art. 6

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In vigore dal 13 apr 1965
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti tra i quali il presidente o il vice presidente, il direttore della Divisione del personale, o chi lo sostituisce e almeno tre dei sei rappresentanti del personale provinciale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nel caso di parità prevale il voto del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-6