Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 16
16 / 23In vigore dal 13 apr 1965
Presso ogni Utif e Laboratorio chimico delle dogane e Imposte indirette è istituito un Comitato consultivo, al quale è demandato il primo esame delle domande di sovvenzioni salvo il disposto del terzo e quarto comma dell'.
Il Comitato stesso è chiamato, in particolare, ad accertare se effettivamente ricorrono le speciali circostanze previste dal punto 2) dell' esprimendo, poi, il proprio motivato parere sul provvedimento da adottare.
Il Comitato consultivo dura in carica tre anni ed è così costituito:
Presidente:
L'ingegnere capo e il direttore del Laboratorio o i funzionari che li sostituiscono.
Membri:
Un impiegato di ruolo per ciascuna carriera (direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria) in servizio all'Utif o al Laboratorio chimico, eletti per referendum.
I membri del Comitato consultivo che cessino per qualsiasi motivo di appartenervi, debbono essere sostituiti entro il termine di un mese.
La carica di membro del Comitati consultivi di Roma è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione del Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-16