Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 2 apr 1964
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1964 è temporaneamente sospesa per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i melassi anche decolorati altri, non nominati (voce della tariffa doganale 17.03-B-IV).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-26;137#art-3