Art. 23
Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 23

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In vigore dal 16 giu 1964
Il Consiglio provinciale è composto dal presidente provinciale e da sette membri effettivi scelti fra i soci. Il Consiglio provinciale è eletto dall'assemblea provinciale dei soci e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti. L'assemblea provinciale elegge inoltre tre membri supplenti del Consiglio provinciale, scelti anch'essi fra i soci, destinati a subentrare ai membri effettivi che cessino dalla carica nel corso del triennio. Il consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute viene considerato decaduto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-23