Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Forno di Canale (Belluno) in data 28 gennaio 1963, n. 3, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia aiutata in quella di "Canale d'Agordo";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 22 giugno 1963, n. 81/339, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune, di Forno di Canale, in provincia di Belluno, è mutata in quella di "Canale d'Agordo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1964
SEGNI
TAVIANI
Visto il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;217#art-1