Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 25 giu 1964
Per quanto non è previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti gli esami per merito distinto, contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 marzo 1964 SEGNI MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 138. - VILLA
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