Art. 3

Art. 3

3 / 6
In vigore dal 25 giu 1964
Le Commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di primo segretario nelle Scuole medie e negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono presiedute da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale e composte da altri quattro membri, di cui, uno, professore degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono gli esami e tre, impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-12;367#art-3