Art. 1
1 / 6In vigore dal 25 giu 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 219;
Vista la legge 22 novembre 1954, n. 1122;
Vista la legge 6 dicembre 1960, n. 1607;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Agli esami per merito distinto, per la promozione alla qualifica di primo segretario (coefficiente 325), nella carriera di concetto del personale di segreteria delle Scuole medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono ammessi i segretari (coefficiente 271), che, alla data di pubblicazione del decreto che indice gli esami, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, nella carriera.
L'indicato periodo di anzianità è ridotto di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.
Per gli impiegati provenienti dalla carriera esecutiva, il servizio prestato con qualifica non inferiore a primo applicato (coefficiente 202), è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.
Agli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di applicato principale (coefficiente 229), nella carriera esecutiva del personale di segreteria delle Scuole e degli Istituti, di cui al primo comma, sono ammessi i primi applicati (coefficiente 202), che, alla data di pubblicazione del decreto che indice gli esami, abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova, nella carriera.
L'ammissione agli esami per merito distinto è subordinata al giudizio favorevole del provveditore agli studi, il quale, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore, e del risultato conseguito nei corsi di formazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-12;367#art-1