Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 2 giu 1964
Il giudizio complessivo su ogni allievo, al termine dei corsi, è espresso con una delle seguenti qualifiche: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente. Il diploma di specializzazione è conferito a coloro che abbiano ottenuto una delle prime tre qualifiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-8