Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 2 giu 1964
Non è consentita l'ammissione ai corsi di specializzazione degli allievi che non abbiano potuto essere iscritti, a causa di insufficiente profitto, al secondo anno del corso di cui alla lettera a) dell', o che, comunque, non abbiano conseguito, al termine dei corsi, il diploma di specializzazione, a meno che la mancata iscrizione al secondo anno del corso o il mancato conseguimento del diploma di specializzazione non siano stati determinati da gravi motivi di salute o di famiglia, debita mente comprovati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-7