Art. 31
Titolo III

Art. 31

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In vigore dal 2 giu 1964
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di cui agli sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 1964 SEGNI MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 74. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-31