Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 2 giu 1964
Ai corsi di cui alle lettere a) e b) dell' i privi della vista sono ammessi senza limite di numero. Il numero dei posti riservato ai vedenti è stabilito, per ogni corso, dal Ministero della pubblica istruzione. sulla base delle proposte del preside dell'Istituto, il quale terrà conto delle capacità recettive dell'Istituto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-3