Art. 22
Titolo II

Art. 22

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In vigore dal 2 giu 1964
Le maestre del giardino d'infanzia svolgono attività d'insegnamento e di assistenza agli alunni della scuola materna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-22