Art. 20
Titolo II

Art. 20

20 / 31
In vigore dal 2 giu 1964
Agli incaricati degli insegnamenti della psicologia, della pediatria e dell'oculistica è fatto il trattamento economico degli incaricati di filosofia e pedagogia negli istituti magistrali. Gli incaricati hanno l'obbligo di diciotto ore settimanali di lezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-20