Titolo II
Art. 20
20 / 31In vigore dal 2 giu 1964
Agli incaricati degli insegnamenti della psicologia, della pediatria e dell'oculistica è fatto il trattamento economico degli incaricati di filosofia e pedagogia negli istituti magistrali.
Gli incaricati hanno l'obbligo di diciotto ore settimanali di lezione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-20