Art. 17
Titolo II

Art. 17

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In vigore dal 2 giu 1964
L'insegnante di pediatria presta opera di consulenza e di vigilanza pediatrica sugli alunni nelle due sezioni dell'istituto, tiene lezioni di pediatria ai corsi di specializzazione; compila le cartelle mediche degli alunni, partecipa ai gruppi di ricerca scientifica funzionanti presso l'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-17