Art. 16
Titolo II

Art. 16

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In vigore dal 2 giu 1964
L'insegnante di psicologia dirige il gabinetto per gli studi di psicologia; presta opera di consulenza in favore degli alunni delle due sezioni dell'Istituto; partecipa ai gruppi di ricerca scientifica funzionanti presso l'Istituto; compila le schede sul profilo psicologico degli alunni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-16