Art. 12
Titolo II

Art. 12

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In vigore dal 2 giu 1964
Il preside riunisce periodicamente gli insegnanti e ne coordina le attività, che devono svolgersi in conformità delle direttive da lui impartite; compila note riservate sul profitto e sulle attitudini educative dei tirocinanti; stabilisce i calendari e gli orari dei corsi di specializzazione; presiede le Commissioni di studio e i gruppi di lavoro e di ricerca scientifica che agiscono nell'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;292#art-12