Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 2 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge 3 febbraio 1964, n. 3, recante norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno; Decreta: I comizi per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia sono convocati per il giorno di domenica 10 maggio 1964. La prima riunione del Consiglio regionale avrà luogo il giorno 26 maggio 1964. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 febbraio 1964 SEGNI MORO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964 Atti del Governo registro n. 182, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-29;97#art-1