Art. 5
5 / 9In vigore dal 28 lug 1964
I diplomi di istruzione secondaria di secondo grado validi per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo di tecnico coadiutore sono quelli che danno accesso alle Facoltà o Scuole cui appartiene, il posto.
In rapporto a specifiche esigenze di servizio da svolgere presso l'Istituto sono invece validi ai, fini della partecipazione ai relativi concorsi altri diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano, attinenza a tali specifiche esigenze. Nella suindicata circostanza si provvede con l'osservanza della procedura indicata all' comma secondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-5