Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 lug 1964
Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera di concetto dei tecnici coadiutori, che è per titoli e, per esami, viene bandito con decreto del rettore dell'Università o Istituto di istruzione universitaria per i posti disponibili presso ciascun istituto, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il decreto rettorale dovrà specificare per ciascun posto in relazione a quanto è stabilito nei successivi , il diploma o i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado ammessi per la partecipazione e le singole prove di esame, nonché la lingua straniera della quale il candidato dovrà dar prova di conoscenza pratica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-4