Art. 1

Art. 1

1 / 9
In vigore dal 28 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 - con particolare riferimento all'ultimo comma dell' - concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici; Udito il parere del Consiglio di Stato Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo di carriera direttiva dei tecnici laureati, che è per titoli e per esami, viene bandito con decreto del rettore della Università o Istituto di istruzione universitaria per i posti disponibili presso ciascun istituto, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il decreto rettorale dovrà specificare per ciascun posto ed, in relazione a quanto è stabilito nei successivi , il diploma o i diplomi di laurea ammessi per la partecipazione e le singole prove di esame, nonché le lingue straniere delle quali il candidato dovrà dai prova di conoscenza pratica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-25;514#art-1