Art. 6
6 / 20In vigore dal 31 lug 1964
Il Ministro per la pubblica istruzione promuove gli atti per la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Ente, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Dei riscontri effettuati viene redatto, un apposito libro numerato e siglato dal presidente del Collegio, prima di essere posto in uso, regolare verbale.
La relazione finale è presentata al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro, nonché alla Corte dei conti.
I revisori, che possono compiere anche individuali atti d'ispezione e di controllo, presenziano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-6