Art. 19
19 / 20In vigore dal 31 lug 1964
I films prodotti sia in proprio che in collaborazione con altri Enti dal Centro nazionale per i sussidi audiovisivi sono classificati non commerciali e sono destinati:
a) alle scuole di ogni ordine e grado;
b) alle istituzioni culturali e scientifiche;
c) alle scuole italiane e alle istituzioni italiane culturali e scientifiche operanti all'estero.
I films stessi costituiscono materiale di scambio con l'estero e possono essere noleggiati o venduti in conformità delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione del Centro anche per tramite dei Centri provinciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-19