Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 31 lug 1964
La Commissione giudicatrice del concorso, di cui al precedente articolo, bandito in conformità delle norme vigenti per i concorsi universitari è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve essere composta: a) da un professore ordinario di Università della Facoltà di lettere e filosofia avente trattamento economico non inferiore a quello previsto per il coefficiente 900 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; b) da un professore ordinario di Università della Facoltà di ingegneria avente trattamento economico non inferiore a quello previsto per il coefficiente 500 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; c) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione che rivesta qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Presidente della Commissione è il professore universitario di cui alla lettera a) del presente articolo. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate a un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe. La Commissione di cui al presente articolo stabilisce preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli dei concorrenti con determinazione dei relativi punteggi e conseguentemente compila la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti. Le spese del concorso gravano sul bilancio del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione giudicatrice è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
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