Art. 13
13 / 20In vigore dal 31 lug 1964
Ai Centri provinciali per i sussidi audiovisivi spetta principalmente:
a) di organizzare le cineteche stabili e le filmoteche quali organi di distribuzione e di cultura, audiovisiva;
b) di attuare l'incremento dello studio e dell'impiego nelle scuole dei sussidi audiovisivi e la più opportuna propaganda per l'aggiornamento didattico dello insegnamento;
c) di sovraintendere a tutte le iniziative atte a regolare lo svolgimento delle radiotrasmissioni scolastiche, gli eventuali sviluppi del cinema ricreativo e della televisione educativa, del teatro, con finalità artistica e letteraria, delle attività corali e di altre iniziative di esclusivo interesse scolastico e purchè sia sempre esclusa la finalità di lucro.
Il Centro nazionale sussidi audiovisivi può stabilire in sede di preventivo i limiti di somma entro i quali i Centri provinciali possano stipulare contratti e assumere impegni di natura finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-13