Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 31 lug 1964
Ai Centri provinciali per i sussidi audiovisivi spetta principalmente: a) di organizzare le cineteche stabili e le filmoteche quali organi di distribuzione e di cultura, audiovisiva; b) di attuare l'incremento dello studio e dell'impiego nelle scuole dei sussidi audiovisivi e la più opportuna propaganda per l'aggiornamento didattico dello insegnamento; c) di sovraintendere a tutte le iniziative atte a regolare lo svolgimento delle radiotrasmissioni scolastiche, gli eventuali sviluppi del cinema ricreativo e della televisione educativa, del teatro, con finalità artistica e letteraria, delle attività corali e di altre iniziative di esclusivo interesse scolastico e purchè sia sempre esclusa la finalità di lucro. Il Centro nazionale sussidi audiovisivi può stabilire in sede di preventivo i limiti di somma entro i quali i Centri provinciali possano stipulare contratti e assumere impegni di natura finanziaria.
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