Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 31 lug 1964
Presso il Centro nazionale può essere comandato personale di ruolo della pubblica Amministrazione. Ai comandi di cui al presente articolo si provvede con le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 56, 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Presso la sede centrale i comandi potranno essere effettuati entro i seguenti limiti numerici e di qualifica: personale dei ruoli delle carriere direttive con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione o qualifica equiparata n. 1; personale dei ruoli delle carriere di concetto con qualifica non superiore a quella di primo segretario o qualifica equiparata n. 3; personale dei ruoli delle carriere esecutive n. 2; personale dei ruoli delle carriere ausiliarie n. 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-11