Art. 11
11 / 20In vigore dal 31 lug 1964
Presso il Centro nazionale può essere comandato personale di ruolo della pubblica Amministrazione.
Ai comandi di cui al presente articolo si provvede con le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 56, 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Presso la sede centrale i comandi potranno essere effettuati entro i seguenti limiti numerici e di qualifica:
personale dei ruoli delle carriere direttive con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione o qualifica equiparata n. 1;
personale dei ruoli delle carriere di concetto con qualifica non superiore a quella di primo segretario o qualifica equiparata n. 3;
personale dei ruoli delle carriere esecutive n. 2;
personale dei ruoli delle carriere ausiliarie n. 2.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-11