Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 12 ottobre 1956, n. 1212; Udito il parere del Consiglio di stato: Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ha il compito di promuovere i sussidi audiovisivi in ogni ordine e grado di scuola. Sussidi audiovisivi sono da intendersi le creazioni anche spettacolari che, realizzate attraverso la cinematografia, la radio, la televisione e il teatro possono costituire ausilio alla didattica e alla pedagogia e di tutti gli altri strumenti (registratori, dischi, ecc.) che possono essere utilizzati nella scuola a tal fine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;535#art-1