Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 23 feb 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i minerali di piombo (voce della tariffa doganale numero 26.01-E) ed i minerali di zinco (voce della tariffa doganale n. 26.01-F) sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria da tutte le provenienze.
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