Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 24) Psichiatria. Dopo l'art. 235 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia. Scuola di specializzazione in Neurochirurgia Art. 236. - La Scuola di specializzazione in Neurochirurgia ha sede presso la Clinica neurochirurgica. Il corso degli studi della predetta Scuola ha la durata di quattro anni. Potrà esservi annesso un numero massimo di sei allievi. Art. 237. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella Scuola sono i seguenti: Annuali: Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico 1° anno); Elettroencefalografia (2° anno); Fisiologia del sistema nervoso (1° anno) Fondamenti di Anestesiologia (3° anno) Fondamenti di Chirurgia generale (1° anno) Fondamenti di clinica psichiatrica (1°anno) Neuroftalmologia (2° anno) Otoneurologia (2° anno) Semeiotica e clinica neurologica (1° anno). Biennali: Neuroradiologia (tecnica delle indagini e semeiotica) (2° e 3° anno) Tecnica operatoria (3° e 4° anno). Triennali: Clinica neurochirurgica (2°, 3° e 4° anno). I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio. Art. 238. - Gli insegnamenti della Scuola si svolgono secondo l'ordine seguente: 1° anno: 1) Anatomia, del sistema nervoso centrale e periferico; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Semeiotica clinica neurologica; 4) Fondamenti di clinica pediatrica; 5) Fondamenti di chirurgia generale. Alla fine dell'anno gli specializzandi saranno interrogati sulle materie 1), 2), 3), 4), 5). 2° anno: 1) Neuroradiologia (tecnica delle indagini e semeiotica); 2) Otoneurologia; 3) Neuroftalmologia; 4) Elettroencefalografia; 5) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi verranno interrogati sulle materie 2), 3), 4). 3° anno: 1) Anatomia patologica del sistema nervoso; 2) Neuroradiologia (tecnica delle indagini e semeiotica) 3) Fondamenti di anestesiologia; 4) Clinica neurochirurgica; 5) Tecnica operatoria. Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3). 4° anno: 1) Clinica neurochirurgica; 2) Tecnica operatoria. Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2). Art. 239. - Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori della Clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito dal Consiglio di Facoltà al principio dell'anno accademico, ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della Scuola potrà prescrivere che gli allievi frequentino per determinati periodi di lezioni e le esercitazioni di laboratorio in altri istituti della Università. Gli allievi sono tenuti pure a compiere a turno il servizio d'internato nella clinica, della durata complessiva di mesi sei per ogni anno della Scuola. L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami. Art. 240. - Il direttore e gli insegnanti della Scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con interrogazioni e vigilando sulle loro esercitazioni pratiche e sui loro turni di servizio interno. Art. 241. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le Scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 91 a 107 dello statuto dell'Università degli studi di Genova. Art. 242. - Alla fine del corso gli allievi sono tenuti a superare l'esame finale di diploma. Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvata dal direttore della Scuola. Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nello esame finale, verrà rilasciato il diploma che attribuisce la qualifica di specialista in Neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 54. - VILLA
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