Art. 78 · Periodo di tempo in cui ha luogo la chiamata alle armi
Capo VI

Art. 78

Abrogato91 / 159

Periodo di tempo in cui ha luogo la chiamata alle armi

In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-14;237#art-78