Capo XIV
Art. 153
Abrogato158 / 159Contravvenzioni per coloro che ostacolino o traggano in inganno i Comandanti di porto e gli ufficiali designati alle operazioni di indagine e di controllo per l'inclusione nelle liste di leva di mare di coloro che vi sono soggetti in base al art. 2 del presente decreto.
In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-14;237#art-153