Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 47, 51 e 54 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365 e successive modificazioni; Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: . È data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzione nel corso dell'esercizio 1964-65, contingenti per complessivi n. 2000 sottufficiali e n. 12.000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-14;165#art-1