Art. 49 · Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza
Capo VII

Art. 49

Abrogato49 / 152

Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi evenienza

In vigore dal 28 giu 1995
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-13;185#art-49