Art. 102 · Nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti nella ricerca scientifica e nelle attività industriali
Capo IX

Art. 102

Abrogato102 / 152

Nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti nella ricerca scientifica e nelle attività industriali

In vigore dal 28 giu 1995
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 MARZO 1995, N. 230

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-13;185#art-102