Art. 1

Art. 1

1 / 5
In vigore dal 11 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Silla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Padova il 30 luglio 1963, per il funzionamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Medicina del lavoro" della Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Padova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-10;422#art-1