Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 giu 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo addetto al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, espresso con voto n. 12073 del 23 febbraio 1963;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Aggius, in provincia di Sassari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1964
SEGNI
PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 106. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-10;322#art-1