Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Tomaso (Belluno) in data 23 dicembre 1962, n. 95, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di "San Tomaso Agordino";
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 22 giugno 1963, n. 13/342, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola;
Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1924, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La denominazione del comune di San Tomaso, in provincia di Belluno, è mutata in quella di "San Tomaso Agordino".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 1964
SEGNI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 42. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-06;116#art-1