Art. 1
1 / 5In vigore dal 26 giu 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva, l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 26 giugno 1963, per il funzionamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Storia del Risorgimento" della Facoltà di magistero dell'Università, di Palermo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-02;371#art-1