Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Rieti in data 27 novembre 1961 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana nel territorio ricadente nel bacino del Turano e sottobacini con termini delle province di Rieti, L'Aquila e Roma;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste Vista la proposta suppletiva dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Roma in data 27 marzo 1963, con la quale viene rettificata la primitiva proposta sopra citata del 27 novembre 1961 in conformità del parere espresso dal Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;
Viste le lettere n. 2035 in data 11 giugno 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 144012 in data 1 ottobre 1963 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952 n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio del comune di Monteflavio e parte del territorio dei comuni di Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano e San Polo dei Cavalieri, in provincia di Roma, esteso per ha. 7.554 circa, delimitato secondo la linea segnata in rosso nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del già classificato comprensorio dello Aniene.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1964
SEGNI
FERRARI AGGRADI - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 126. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-20;208#art-1