Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Presezzo e di Ponte San Pietro (Bergamo) in data 6 ottobre 1962, rispettivamente, numeri 63 e 178, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni. Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo in data 7 febbraio 1963, n. 29, con la quale è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine in parola; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 agosto 1963, numero 2027; Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dello interno; Decreta: . Il confine fra i comuni di Presezzo e di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.
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