Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni Veduto il testo (unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;.
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 214 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica della Scuola di specializzazione in Fisica applicata presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Titolo X
SCUOLE ANNESSE ALLA FACOLTÀ SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI
Scuola di perfezionamento in Fisica
Art. 215. - La Scuola di perfezionamento in Fisica istituita presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in lino degli indirizzi che verranno specificati annualmente nel bando. Il diploma conterrà l'indicazione dell'indirizzo di studi di seguito dall'allievo. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 216. - Il funzionamento della Scuola è affidato ad un Consiglio direttivo nominato dalla Facoltà. Il Consiglio direttivo propone di anno in anno alla Facoltà gli indirizzi da attuare e, nell'ambito di ciascun indirizzo, gli insegnamenti da impartire e i relativi programmi e nomina per un periodo di un anno un direttore, al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami.
Il direttore è coadiuvato da un segretario.
Gli insegnanti della Scuola sono proposti, d'intesa col Consiglio direttivo, dal direttore, che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi decenti, tra gli assistenti ed anche tra persone di riconosciuta competenza in uno degli indirizzi trattati nella Scuola tali proposte sono sottoposte all'approvazione della Facoltà.
Art. 217. - Alla Scuola di perfezionamento in Fisica sono ammessi i laureati in Fisica, Matematica, Matematica e fisica, Ingegneria e chimica. All'indirizzo biofisico sono ammessi anche i laureati in Scienze biologiche, in Scienze naturali, in Medicina ed in Farmacia.
È data Facoltà al direttore, d'intesa con il Consiglio direttivo, di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno accademico, un numero massimo di iscrizioni oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti.
La frequenza ai singoli corsi deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.
Art. 218. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Consiglio direttivo e sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola. La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal Consiglio direttivo ed è formata da quattro membri scelti fra gli insegnanti della Scuola e da un contro-relatore nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, il quale può essere anche un professore di altra Università.
L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta.
Art. 219. - L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.
I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi.
Art. 220. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono scelti nel seguente elenco, a cui potranno essere aggiunti, anno per anno a giudizio del Consiglio direttivo della Scuola altri insegnamenti che abbiano luogo, come corsi regolari o cicli di conferenze, presso l'università:
1) Complementi di Algebra;
2) Topologia;
3) Complementi di Analisi matematica;
4) Matematica applicata
5) Relatività generale;
6) Teoria quantistica dei campi;
7) Complementi di meccanica statistica
8) Fisica delle particelle elementari;
9) Complementi di Fisica teorica;
10) Complementi di struttura della materia;
11) Fisica degli stati condensati (prima parte);
12) Fisica degli stati condensati (seconda parte);
13) Proprietà, magnetiche della materia
14) Tecniche della Fisica degli stati condensati;
15) Complementi di Chimica fisica;
16) Complementi di Fisica nucleare delle basse energie;
17) Complementi di Fisica nucleare delle alte energie;
18) Macchine nucleari;
19) Fisica dei reattori nucleari;
20) Genetica;
21) Biologia molecolare;
22) Fisica delle macromolecole;
23) Chimica organica
24) Chimica biologica;
25) Fisiologia generale;
26) Radiobiologia;
27) Biologia cellulare.
Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono a tutti gli effetti equivalenti ad un insegnamento annuale. Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche.
Art. 221. - Gli iscritti alla Scuola devono frequentare e sostenere gli esami di almeno cinque insegnamenti annuali, sostituibili in parte con coppie di corsi semestrali secondo l'ordine di studi fissato dal Consiglio direttivo della Scuola a norma dell'art. 222.
Varianti rispetto a detto ordine di studio possono essere concesse dal Consiglio direttivo su domanda scritta dello allievo, presentata alla segreteria della Facoltà non oltre il 31 dicembre.
Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti del primo anno; per adire all'esame di diploma dovranno avere superato gli esami di profitto previsto dall'ordine di studi.
Art. 222.- Il Consiglio direttivo della Scuola, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce quali siano i corsi a carattere annuale o semestrale.
I corsi nonché l'eventuale carattere semestrale di alcuni di essi, verranno specificati nel bando della Scuola, pubblicato, previa approvazione della Facoltà, prima dell'inizio di ciascun anno accademico.
Art. 223. - Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della Facoltà.
La tassa, di diploma è fissata in lire seimila, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per altre prestazioni durante il corso degli studi 6 fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche è naturali ed il Consiglio direttivo della Scuola.
Art. 224. - Presso la Scuola di perfezionamento in Fisica è istituito un Seminario di fisica.
Scuola di specializzazione in Fisica applicata
Art. 225. - La Scuola di specializzazione in Fisica applicata, istituita presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, ha fine scientifico e rilascia il diploma di specializzazione in uno degli indirizzi che verranno specificati annualmente nel bando. Il diploma conterrà l'indicazione dell'indirizzo di studi seguito dall'allievo. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentire abbreviazioni di corso.
Art. 226. - Il funzionamento della Scuola è affidato ad un Consiglio direttivo nominato dalla Facoltà. Il Consiglio direttivo propone di anno in anno alla Facoltà gli indirizzi da attuare e, nell'ambito di ciascun indirizzo, gli insegnamenti da impartire e i relativi programmi e nomina per un periodo di un anno un direttore al quale sono affidate l'organizzazione e la sorveglianza sul regolare funzionamento degli insegnamenti e degli esami. Il direttore è coadiuvato da un segretario.
Gli insegnanti della Scuola sono proposti, d'intesa con il Consiglio direttivo, dal direttore che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti o anche tra persone di riconoscimento competenza in uno degli indirizzi trattati nella Scuola tali proposte sono sottoposte all'approvazione della Facoltà.
Art. 227. - Alla Scuola di specializzazione in Fisica applicata sono ammessi i laureati in Fisica, Matematica, Matematica e fisica, Ingegneria e chimica.
È data facoltà al direttore, d'intesa con il Consiglio direttivo di stabilire, prima dell'inizio di ogni asilo accademico, un numero massimo di iscrizioni, oltre al quale potranno non essere accolte le domande eccedenti.
La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.
Art. 228. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Consiglio direttivo e sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola. La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal Consiglio direttivo ed è formata da quattro membri scelti fra gli insegnanti della Scuola e da un contro-relatore nella persona di un competente nel soggetto particolare della dissertazione, il quale può essere anche un professore di altra Università.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta.
Art. 229. - L'esame di diploma dovrà essere superato entro cinque anni dalla data di immatricolazione.
I candidati non riconosciuti idonei ad una prima prova non potranno ripresentarsi prima che sia trascorso un periodo di undici mesi.
Art. 230. - Gli insegnamenti impartiti dalla, Scuola sono scelti nel seguente elenco, a cui potranno essere aggiunti, anno per anno a giudizio del Consiglio direttivo della Scuola altri insegnamenti che abbiano luogo, come corsi regolari o cicli di conferenze, presso l'Università:
1) Matematica applicata
2) Complementi di Fisica teorica
3) Cibernetica;
4) Complementi di elettronica
5) Macchine calcolatrici e programmazione;
6) Complementi di struttura della materia;
7) Semiconduttori;
8) Elettronica quantistica
9) Spettroscopia a microonde;
10) Complementi di Fisica nucleare delle basse energie;
11) Tecniche di Fisica nucleare;
12) Fisica dei neutroni;
13) Fisica dei reattori nucleari
14) Fisica dei gas ionizzati;
15) Chimica nucleare.
Gli insegnamenti potranno essere annuali o semestrali. Due insegnamenti semestrali sono a tutti gli effetti equivalenti ad un insegnamento annuale. Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche.
Art. 231. - Gli iscritti alla Scuola devono frequentare e sostenere gli esami di almeno cinque insegnamenti annuali, sostituibili in parte con coppie di corsi semestrali, secondo l'ordine di studi fissato dal Consiglio direttivo della Scuola a norma dell'art. 232.
Varianti rispetto a detti ordini di studi possono essere concesse dal Consiglio direttivo su domanda scritta dell'allievo presentata alla segreteria della Facoltà non oltre il 31 dicembre.
Per adire al secondo anno gli iscritti alla Scuola dovranno uno avere superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti del primo anno; per adire all'esame di diploma dovranno aver superato gli esami di profitto previsti dall'ordine di studi.
Art. 232. - Il Consiglio direttiva della Scuola, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce quali siano i corsi a carattere annuale o semestrale. I corsi nonché l'eventuale carattere semestrale di alcuni di essi, verranno specificati nel bando della Scuola, pubblicato, previa approvazione della facoltà, prima dell'inizio di ciascun anno accademico.
Art. 232. - Gli iscritti alla Scuola di specializzazione, in Fisica applicata sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi generali stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti della La tassa di diploma è fissata in lire seimila, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1331. La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi è fissata, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e il Consiglio direttivo della Scuola.
Art. 234. - Presso la Scuola di specializzazione in Fisica applicata è istituito un Seminario di fisica applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Atti del governo, registro n. 181, foglio n. 149 - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2221#art-1