Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova approvare con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate delle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto greco;
Papirologia giuridica;
Diritto comune;
Storia del diritto canonico;
Diritto dell'economia.
Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti i seguenti Organizzazione internazionale;
Dopo l'art. 90, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte.
Scuola di perfezionamento in archeologia e storia dell'arte
Art. 91. - Presso la Facoltà di Lettere e filosofia è istituita una Scuola di perfezionamento in archeologia La durata del corso è di due anni.
La Scuola si propone, di fornire la preparazione scientifica e tecnico-pratica a coloro che intendano dedicarsi alla cura dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, nonché di perfezionare coloro che appartengono a tali istituti.
Sono titoli di ammissione:
a) la laurea in Lettere e filosofia o Lingue e letterature straniere moderne conseguita nella Facoltà di Lettere e filosofia;
b) la laurea in Architettura per coloro che sono provvisti di maturità classica.
La Scuola conferisce un diploma di perfezionamento in Archeologia o in storia dell'arte, secondo l'indirizzo scelto.
Art. 92. - La Scuola di perfezionamento ha tre indirizzi:
1) Archeologia e storia dell'arte antica;
2) Storia dell'arte medioevale e moderna;
3) Storia dell'arte contemporanea.
Art. 93. - Sono materie fondamentali obbligatorie da seguirsi per il biennio dell'indirizzo di Archeologia e storia dell'arte antica:
1° anno:
Archeologia e storia dell'arte greca;
Epigrafia greca e romana.
2° anno:
Archeologia e storia dell'arte romana;
Etruscologia e archeologia italica.
Sono materie complementari da scegliersi in numero di due per ciascun anno di corso:
1) Preistoria e paletnologia;
2) Storia antica
3) Storia dell'arte orientale antica;
4) Storia dell'arte cristiana antica;
5) Storia dell'urbanistica antica;
6) Storia dell'architettura antica;
7) Storia della ceramica antica;
8) Antichità greche e romane;
9) Antichità pompeiane;
10) Numismatica;
11) Stratigrafia e tecnica dello scavo;
12) Restauro;
13) Museologia;
14) Storia della critica dell'arte nell'antichità.
Art. 94. - Sono materie fondamentali obbligatorie da seguirsi per il biennio dell'indirizzo di Storia dell'arte medioevale moderna:
1° anno:
Storia dell'arte medioevale;
Iconografia e iconologia;
Archeologia e storia dell'arte greca e romana.
2° anno:
Storia dell'arte moderna;
Storia della letteratura artistica;
Museologia.
Sono materie complementari da scegliersi in numero di una per ciascun anno di corso:
1) Storia dell'arte bizantina;
2) Storia dell'arte orientale;
3) Storia dell'arte musulmana;
4) Storia degli stili e dei tipi architettonici;
5) Storia e tecnica dei restauri e dei monumenti;
6) Storia e tecnica del restauro di pittura e scultura;
7) Estetica;
8) Paleografia;
9) Numismatica;
10) Archeologia medioevale;
11) Storia della miniatura e del libro;
12) Storia del mobile e dell'ornato;
13) Storia delle tecniche edilizie;
14) Storia della musica;
15) Storia del teatro;
16) Storia della scenografia;
17) Storia della grafica e dell'incisione;
18) Storia delle teorie prospettiche;
19) Storia dell'urbanistica medioevale;
20) Storia moderna;
21) Storia della letteratura medioevale.
Art. 95. - Sono materie fondamentali obbligatorie per il biennio dell'indirizzo di Storia dell'arte contemporanea:
1° anno.
Storia dell'arte contemporanea;
Urbanistica e architettura contemporanea;
Storia delle poetiche contemporanee.
2° anno:
Storia dell'arte medioevale e moderna;
Storia e teoria dell'arte applicata;
Museologia.
Sono materie complementari da scegliersi in numero di una per ciascun anno di corso:
1) Storia dell'informazione e della cultura di massa;
2) Storia della critica d'arte;
3) Storia degli stili e dei tipi architettonici;
4) Storia delle tecniche edilizie;
5) Iconologia e simbologia;
6) Storia della scenografia;
7) Psicologia della visione;
8) Sociologia e storia delle teorie sociologiche;
9) Museologia;
10) Storia dei falsi e delle falsificazioni;
11) Storia del mobile e dell'arredamento;
12) Storia della scienza e della tecnica;
13) Grafica e disegno industriale;
14) Estetica;
15) Storia del teatro;
16) Storia della musica;
17) Storia del cinema e dello spettacolo;
18) Storia della letteratura contemporanea;
19) Storia contemporanea.
Art. 96. - Almeno negli insegnamenti fondamentali, la Scuola di perfezionamento organizza corsi trimestrali di Seminario, affidati ai ricercatori che facciano capo agli istituti di archeologia e di storia dell'arte medioevale e moderna, al termine dei quali gli allievi dovranno sostenere un colloquio, o una prova scritta, o presentare una esercitazione scritta.
Art. 97. - Gli allievi della Scuola di perfezionamento sono tenuti a frequentare le lezioni e i Seminari.
Il piano di studi e concordato entro il primo anno di corso tra l'allievo e il docente della materia in cui l'allievo intende svolgere la dissertazione finale.
Per ciascun anno di corso, una delle discipline complementari può essere scelta tra gli insegnamenti impartiti nell'Università e non previsti dal presente regolamento, dietro consiglio dei docenti.
Il piano di studi e le eventuali successive modifiche sono sottoposti all'approvazione del Consiglio della scuola.
Gli allievi non sono ammessi al secondo anno di corso se non hanno superato tutti gli esami del primo.
L'esame di diploma, superati gli esami e i colloqui previsti dallo statuto, consiste nella presentazione di una dissertazione scritta avente carattere di originalità, interessante una delle discipline previste per l'indirizzo prescelto, e nella discussione della stessa.
Art. 98. - Le tasse, sopratasse e contributi del primo e secondo anno della Scuola di specializzazione sono quelli stabiliti rispettivamente per il primo e l'Ultimo anno di corso della Facoltà di Lettere e filosofia.
Art. 99. - Il direttore della Scuola è nominato per un triennio dalla Facoltà tra i professori di ruolo delle materie comprese nella Scuola.
Art. 100. - Gli insegnanti della Scuola e gli incaricati dei corsi di Seminario sono proposti alla Facoltà dal direttore della Scuola e scelti tra i professori di ruolo ed i liberi docenti delle materie previste dallo statuto od affini. Il Consiglio della scuola è formato dai professori di ruolo delle medesime e dai liberi docenti incaricati di insegnamenti fondamentali, ed è presieduto dal direttore della Scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963
SEGNI
GUI
Visto il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 130 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2220#art-1