Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 1 gen 1964
Il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale per i prodotti sottoindicati si applica, per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 30 giugno 1964, nella misura per ciascuno indicata: resine poliossimetileniche, nelle forme previste nella nota 3/a e 3/b del Capitolo 39 (voce di tariffa n. ex 39.01-B-VIII): 4%; carta giapponese destinata alla fabbricazione di budella artificiali (voce di tariffa n. 48.01-E-II-h-3-bb): esenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-9