Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 1 gen 1964
Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 è sospesa, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti, l'applicazione del dazio: a) per il 2,6-di-terz-butilparacresolo (voce della tariffa n. ex 29.06-A-IV-a); b) per il dicloroacetato di metile (voce della tariffa n. ex 29.14-A-V); c) per l'acido succinico (voce della tariffa n. ex 29.15-A V-b); d) per la formammide tecnica (voce della tariffa n. ex 29.25 -A-III-d-2).
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1862#art-6